14.01.2017
Pubblicato il 13/01/2017
N. 00090/2017REG.PROV.COLL.
N. 02906/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi del combinato disposto dell’art. 74 e dell’art. 114, comma 3,
c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2906 del 2016, proposto dal Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefania Ionata (C.F. NTI SFN 70A56 H501E) e dall’Avvocato Tiziano Ugoccioni (C.F. GCC TZN 59A23 G479W), con domicilio eletto presso l’Avvocato Stefania Ionata in Roma, via Cosseria, n. 5;
sul ricorso numero di registro generale 2906 del 2016, proposto dal Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefania Ionata (C.F. NTI SFN 70A56 H501E) e dall’Avvocato Tiziano Ugoccioni (C.F. GCC TZN 59A23 G479W), con domicilio eletto presso l’Avvocato Stefania Ionata in Roma, via Cosseria, n. 5;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Ilaria Romagnoli
(C.F. RMG LRI 64B63 H501K) e dall’Avvocato Francesco Trebeschi (C.F. TRB FNC
72M27 B157H), con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Ilaria Romagnoli
in Roma, via Livio Andronico, n. 24;
nei confronti di
Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario dell’Ambito Territoriale
Legnanese, non costituita in giudizio;
Comune di Parabiago, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Comune di Parabiago, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve n. 57/2016 del T.A.R. per la Lombardia, sede di
Milano, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza della sentenza n.
1786/2013 dello stesso T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. III
-partecipazione al costo servizio socio assistenziali
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-, di -OMISSIS- e
di -OMISSIS-;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il
Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per il Comune di Legnano, odierno
appellante, l’Avvocato Tiziano Ugoccioni e per l’-OMISSIS-, -OMISSIS- e
-OMISSIS-, odierni appellati, l’Avvocato Francesco Trebeschi;
1. Gli odierni appellati, l’-OMISSIS-, e i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-,
quest’ultimo in proprio e quale amministratore di sostegno della madre
-OMISSIS-, hanno adìto il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, per chiedere
l’esecuzione della sentenza n. 1786 dell’11 luglio 2013 dello stesso T.A.R. per
la Lombardia che, accogliendo i motivi aggiunti proposti dagli interessati,
aveva annullato sia il provvedimento prot. n. 17089 del 13 maggio 2010 sia il
provvedimento prot. n. 24873 del 22 luglio 2010, entrambi adottati dal Comune
di Legnano.
1.1. Detta sentenza ha dichiarato, tra l’altro, illegittimo il rifiuto
opposto dal Comune di Legnano all’accoglimento dell’istanza, proposta dai figli
di -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, questi anche nella qualità di
amministratore di sostegno di -OMISSIS-, volta ad ottenere la compartecipazione
del Comune al costo del servizio di residenza sanitaria assistenziale (RSA) per
il ricovero della stessa -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, con sede in Lonate
Pozzolo (BS), ritenendo che il Comune di Legnano non dovesse respingere
l’istanza, senza aver prima richiesto una rettifica, per il solo fatto che la
richiedente non avesse menzionato, nell’istanza, il diritto di usufrutto su un
immobile.
1.2. La sentenza n. 1786 dell’11 luglio 2013 non è passata in giudicato,
poiché essa è stata impugnata dal Comune di Legnano con ricorso principale e
dagli odierni appellati con ricorso incidentale, e il relativo giudizio di
appello R.G. n. 1774/2014 pendente avanti a questo Consiglio è stato chiamato
per la decisione, contestualmente al ricorso qui in oggetto, alla pubblica
udienza del 20 dicembre 2016.
1.3. Il Comune di Legnano, dando comunque e medio tempore seguito
all’obbligo di riesame scaturente dalla sentenza, ha proceduto a rivalutare
l’istanza presentata da -OMISSIS- ed -OMISSIS- il 23 giugno 2010.
1.4. All’esito dell’istruttoria esperita il Comune di Legnano ha emesso i
provvedimenti prot. n. 40780 del 23 settembre 2014 e prot. n. 40824 del 24
settembre 2014, con i quali ha respinto l’istanza presentata da -OMISSIS- ed
-OMISSIS-.
2. Avverso tali provvedimenti, dei quali hanno dedotto la nullità per
elusione della sentenza n. 1786 dell’11 luglio 2013, gli interessati hanno
proposto ricorso per mancata esecuzione di questa sentenza avanti al T.A.R. per
la Lombardia, sede di Milano, articolando i seguenti motivi.
a) la nullità di questi provvedimenti, appunto, per la
violazione e l’elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies
della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per sviamento, il difetto di
istruttoria e la violazione dei principî di economicità e non aggravamento del
procedimento;
b) la mancata rifusione delle spese legali, liquidate
con la predetta sentenza n. 1786 del 2013, non eseguita nemmeno per quanto
concerne tale capo condannatorio;
c) la violazione degli artt. 3 e 25 della Convenzione di
New York sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 2, 3, 32, 38,
117, comma 2, lett. m), Cost., e di altri parametri normativi.
2.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Legnano per
resistere al ricorso, richiedendo, in particolare, che fosse disposta la
conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
2.2. Il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 57 del
13 gennaio 2016, sul presupposto della natura elusiva dei provvedimenti
impugnati, ha accolto il ricorso per ottemperanza e, in particolare:
a) ha dichiarato nulli i provvedimenti impugnati prot.
n. 40780 del 23 settembre 2014 e prot. n. 40824 del 24 settembre 2014 emessi
dal Comune di Legnano;
b) ha ordinato al Comune di Legnano, ai sensi dell’art.
114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla
sentenza, all’uopo assegnando un termine per dare esecuzione alla sentenza e ha
all’uopo assegnato un termine di 30 giorni dalla comunicazione in via
amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura delle parte;
c) per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato
commissario ad acta il dirigente del Settore 6 del Comune di Legnano
affinché provvedesse, entro 15 giorni dalla scadenza del termine concesso
all’Amministrazione intimata, a dare esecuzione alla sentenza;
d) ha condannato il Comune di Legnano al pagamento, in
favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre
agli accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato
corrisposto dai ricorrenti;
e) ha condannato il Comune di Legnano, ai sensi
dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento di una somma, a titolo di sanzione
pecuniaria processuale, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il
ricorso introduttivo del giudizio.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello avanti a questo Consiglio di
Stato il Comune di Legnano ed ha dedotto le seguenti censure:
a) l’error in iudicando per la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 112 e 144 c.p.a., il travisamento dei fatti e
l’erronea interpretazione della sentenza n. 1786 del 2013 e la conseguente
insussistenza dei vizî di nullità dei provvedimenti prot. n 40780 e prpt. N.
40824 del 2014 (pp. 9-12 del ricorso);
b) l’error in iudicando per la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 112 e 144 c.p.a. e, in particolare, per la
carenza di interesse/legittimazione ad agire in capo a -OMISSIS- ed -OMISSIS- e
all’-OMISSIS-, per l’intervenuto decesso di -OMISSIS- nelle more del giudizio di
ottemperanza, nonché per il travisamento dei fatti in relazione all’esatto
adempimento dell’Amministrazione comunale (pp. 12-16 del ricorso).
3.1. Si sono costituiti gli odierni appellati, con memoria depositata il 12
luglio 2016 per resistere all’avversaria impugnazione, di cui hanno eccepito,
in via preliminare, l’inammissibilità per la mancata notificazione della stessa
a -OMISSIS- deceduta nelle more del giudizio e, per essa, ai suoi eredi.
3.2. Nella camera di consiglio del 28 luglio 2016 il Collegio, rilevata la
pendenza dell’appello R.G. n. 1774/2004 e ritenuta l’opportunità di una
simultanea trattazione di questo con il presente giudizio, ha rinviato la causa
alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016 per consentire la contestuale
fissazione, nella medesima data, dell’udienza pubblica per la discussione del
predetto appello.
3.3. Infine nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016 il Collegio,
sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è fondato nei limiti che seguono.
5. È anzitutto necessario deliberare l’eccezione di inammissibilità
dell’appello, sollevata dagli odierni appellati, per la mancata notifica di
questo a -OMISSIS-, inserita, per le sue condizioni di salute, presso la RSA di
Lonate Pozzolo gestita dalla -OMISSIS- e deceduta il 9 gennaio 2015, in
pendenza del primo grado del presente giudizio.
5.1. Tale eccezione è infondata.
5.2. L’intervenuto decesso della parte, rappresentata nel presente giudizio
dal suo amministratore di sostegno, -OMISSIS-, non è stata dichiarata dal
procuratore costituito ai fini interruttivi del giudizio.
5.3. L’incidenza sul processo degli eventi previsti nell’art. 299 c.p.c. è
disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore,
dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale,
nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi
di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come
se l’evento non si sia verificato, «risultando così stabilizzata la
posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al
giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di
quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione
dell’impugnazione» (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19887).
5.4. È ammissibile pertanto l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art.
330, comma 1, c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta
incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza
dell’evento.
5.5. Di qui, per le ragioni esposte, l’ammissibilità dell’impugnazione,
notificata a -OMISSIS- ed -OMISSIS- – quest’ultimo anche nella qualità di
amministratore di sostegno della defunta -OMISSIS- – presso il procuratore
costituito in primo grado.
6. Nel merito, venendo all’esame del primo motivo proposto dal Comune
appellante (pp. 12-16 del ricorso), esso merita condivisione.
6.1. Il Comune appellante ha dedotto che, con il provvedimento prot. n.
40780 del 2014, esso non ha inteso negare alcun beneficio all’istante, poiché
lo ha soltanto informato della necessità di sottoscrivere la dichiarazione
ISEE, assumendo che si tratti di un requisito fondamentale dal quale non è
possibile prescindere per la finalità alla quale lo stesso assolve.
6.2. L’Amministrazione infatti, proprio in ottemperanza alla sentenza
emessa dal giudice di prime cure, ha riaperto l’istruttoria e ha ravvisato le
ragioni per le quali non sarebbe stato possibile procedere alla trattazione
dell’istanza e, segnatamente, per l’assenza di requisiti formali essenziali
nella dichiarazione.
6.3. Il motivo è fondato.
6.4. La sentenza n. 1786 del 2013 emessa del T.A.R. per la Lombardia,
accogliendo uno dei motivi aggiunti proposti dai ricorrenti con efficacia
assorbente degli altri, ha ritenuto illegittimi i provvedimenti comunali che
avevano respinto la domanda di accesso al contributo per il ricovero della
madre di -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS- (ora deceduta), in residenza
sanitaria assistenziale (RSA) per l’omessa dichiarazione della titolarità, da
parte della medesima, di un diritto reale di usufrutto su un immobile.
6.5. La sentenza di cui è chiesta esecuzione non si è pronunciata sui
profili formali, ritenuti invece violati dal T.A.R. nella sentenza n. 57 del
2016 qui impugnata, e anzi le stesse parti odierne appellate hanno riproposto,
nel giudizio R.G. n. 1774/2014, i motivi assorbiti dalla sentenza n. 1786 del
2013, tra i quali vi era quello – il XII – relativo alla mancanza di firma da
parte di -OMISSIS-.
6.6. Questo ultimo motivo, appunto assorbito dalla sentenza n. 1786 del
2013, è stato esplicitamente riproposto alle pp. 26-27 del controricorso
depositato nel predetto giudizio R.G. n. 1774/2014.
6.7. La censura esaminata dal T.A.R. per la Lombardia, aveva chiarito la
stessa sentenza n. 1786 del 2013 (p. 11), aveva infatti «carattere
sostanziale» e presentava «carattere assorbente», al punto da
consentire allo stesso T.A.R. di prescindere dall’esame delle ulteriori
doglianze articolate nel ricorso proposto nel giudizio definito in primo grado
da tale pronuncia.
6.8. La sentenza qui impugnata del T.A.R. per la Lombardia, la n. 57 del 13
gennaio 2016, censurando l’elusione del dictum giudiziale, ha ritenuto
che i nuovi provvedimenti emessi dal Comune di Legnano – il provvedimento prot.
n. 40780 del 2014 e quello prot. n. 40824 del 2014 – si fondino su profili
della dichiarazione ISEE allegata all’istanza del 23 giugno 2010, già contenuti
nel provvedimento prot. n. 24873 del 2010, annullato dalla sentenza n. 1786 del
2013.
6.9. Si tratta, tuttavia, di valutazione non condivisibile, che non tiene
conto della esatta portata conformativa della sentenza, la quale aveva
annullato i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti perché nella propria
istanza la persona disabile non aveva dichiarato il diritto di usufrutto su un
immobile, senza pronunciarsi in alcun modo sulla questione della mancanza della
firma da parte di -OMISSIS-, questione dichiarata assorbita dal T.A.R. nella
sentenza n. 1786 del 2013.
6.10. Tale profilo formale, non esaminato da tale sentenza, poteva
costituire, al più, motivo di impugnazione autonoma dei nuovi provvedimenti,
con ordinario ricorso per l’annullamento di questi, previa conversione del rito
ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. (v., sul punto, Cons. St., Ad. Plen.,
sentenza n. 2 del 15 gennaio 2013), e non già di ricorso per mancata esecuzione
di detta sentenza, ma la sentenza n. 57 del 2016, con statuizione non gravata
dagli interessati con appello incidentale e, sul punto, ormai costituente res
iudicata, ha escluso che potesse attuarsi la conversione del rito, «essendo
stati prospettati, nei riguardi dei provvedimenti impugnati, vizi di nullità
per violazione del giudicato» (p. 5 della sentenza impugnata).
6.11. In sostanza, e per concludere, nei provvedimenti dichiarati nulli dal
T.A.R. non è dato ravvisare alcuna elusione del giudicato, fondandosi essi su
profili, certo formali, non esaminati dalla sentenza n. 1786 del 2013.
6.12. Ne segue che, non potendo configurarsi alcuna elusione della sentenza
n. 1786 del 2003, che non ha esaminato tali profili, né essendo possibile
disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. per la
formazione del giudicato sul punto, il primo motivo del ricorso per mancata
esecuzione di detta sentenza, proposto in primo grado, deve essere dichiarato
inammissibile, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nel capo 1)
del dispositivo, laddove ha dichiarato nulli i provvedimenti impugnati.
7. Deve essere respinto, invece, il secondo motivo proposto dal Comune
appellante (pp. 12-16 del ricorso), il quale deduce che, essendo intervenuto
nelle more del giudizio il decesso di -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS- non
avrebbero più alcuna legittimazione né interesse ad agire, nel presente
giudizio, perché il diritto all’integrazione della retta è un diritto
strettamente connesso alla persona beneficiaria della prestazione
assistenziale, rientrante nel diritto alla salute e all’assistenza sociale
garantito dalla Costituzione.
7.1. L’Amministrazione, ad avviso del Comune appellante, non potrebbe più
procedere agli accertamenti necessari per pronunciarsi sulla corresponsione del
contributo, sicché il suo adempimento non potrebbe più coincidere con la
prosecuzione dell’iter valutativo per il riconoscimento o meno del
diritto, bensì con il rigetto dell’istanza per intervenuto decesso del soggetto
esclusivamente beneficiario della prestazione.
7.2. Il motivo è infondato.
7.3. L’intervenuto decesso di -OMISSIS-, nel presente giudizio promosso per
l’esecuzione della sentenza n. 1786 del 2013, non fa venir meno sul piano
conformativo di tale sentenza l’obbligo, per il Comune, di accertare ora per
allora le condizioni richieste per l’integrazione della retta, invocata
dalla beneficiaria poi venuta a mancare.
7.4. L’intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza
costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell’obbligazione, da parte del
Comune, per il futuro, ma non certo per il passato, laddove l’ente abbia
mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo
la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare
tali somme in suo nome e favore.
7.5. Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli
eredi, che hanno tutto l’interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di
ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto della
propria dante causa all’integrazione della retta e alla corresponsione di
questa.
7.6. E ciò a maggior ragione in un giudizio ai sensi dell’art. 114 c.p.a.,
come quello presente, iniziato poco prima del decesso della diretta
interessata, decesso che, come si è detto, non è stato dichiarato nel corso del
giudizio a fini interruttivi.
7.7. Gli adempimenti che l’Amministrazione sarà chiamata a svolgere,
pertanto, non potranno più consistere nella visita dell’interessato presso la
struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e
verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale
evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l’Amministrazione
comunale, dalle responsabilità e dagli oneri che le competevano ex lege
quando la richiedente era in vita.
7.8. Di qui, per le ragioni esposte, il rigetto del motivo qui esaminato,
dal quale scaturirà, per il Comune di Legnano, l’obbligo di esaminare la
domanda presentata dagli eredi di -OMISSIS- e di verificare quale sia stata la
parte degli oneri economici non sostenuti dal Comune, sino al decesso di
questa, al fine di un riconoscimento della compartecipazione ai costi in favore
degli aventi causa della de cuius.
7.9. I provvedimenti che il Comune di Legnano adotterà in esecuzione della
sentenza n. 1786 del 2013 (ove questa sia confermata in appello) – prescindendo
da quanto, invece, sembra avere affermato il Comune stesso nel provvedimento
prot. n. 28034 del 12 maggio 2016, prodotto in questo giudizio il 6 luglio 2016
dal Comune stesso e, ovviamente, non costituente oggetto del presente giudizio
– dovranno perciò tenere conto, nell’applicare la normativa, legislativa e
regolamentare, vigente in subiecta materia, di quanto sin qui si è
precisato.
8. Rileva infine il Collegio che il T.A.R. per la Lombardia ha accolto,
come si evince dalla lettura delle motivazioni della sentenza qui impugnata
(pp. 6-7), il secondo motivo del ricorso proposto in primo grado per la mancata
esecuzione della sentenza n. 1786 del 2013, relativo al mancato pagamento delle
spese giudiziali liquidate da tale sentenza, sebbene il dispositivo della
sentenza n. 57 del 2016, per una mera svista, non rechi alcuna specifica
statuizione al riguardo al capo 4) e/o al capo 5).
8.1. Il Comune appellante non ha impugnato tale statuizione del T.A.R., il
quale ha stigmatizzato l’ingiustificato mancato pagamento delle spese
processuali liquidate dalla sentenza n. 1786 del 2013, come non ha impugnato
nemmeno il capo relativo alla condanna alla sanzione processuale prevista
dall’art. 26, comma 2, per resistenza temeraria in ordine proprio al mancato
pagamento delle spese di lite.
8.2. Sul punto si è dunque formato il giudicato interno, dovendosi qui solo
precisare espressamente nel dispositivo della presente sentenza, ad
integrazione/correzione di quanto statuito dal primo giudice, l’obbligo di
corrispondere, da parte del Comune, le spese di giudizio liquidate al capo 5)
del dispositivo della sentenza n. 1786 del 2013 – € 1.500,00, oltre gli
accessori di legge e restituzione del contributo unificato – nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore,
dalla notifica, a cura di parte, della presente sentenza, con conferma,
altresì, della condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 26, comma
2, c.p.a., invece espressamente contenuta nel dispositivo della sentenza
impugnata.
9. Detta sentenza non si è pronunciata, infine, sul terzo motivo del
ricorso proposto in primo grado, motivo che, non ritualmente riproposto dagli
appellati nella propria memoria, non può qui essere esaminato per il divieto di
cui all’art. 101, comma 2, c.p.a., risultando quindi anch’esso inammissibile al
pari del primo, sopra esaminato.
10. Per l’effetto espansivo interno dell’impugnazione proposta dal Comune,
non essendovi sostanziale inottemperanza della sentenza n. 1786 del 2013 (se si
prescinde dal profilo, che qui non rileva, del mancato pagamento delle spese
processuali liquidate da una sentenza sino a questo momento non passata in
giudicato), sono caducate, oltre alla pronuncia dichiarativa della nullità dei
provvedimenti impugnati, anche le ulteriori statuizioni con le quali il T.A.R.
ha ordinato al Comune di Legnano, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i
provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, all’uopo assegnando
un termine per dare esecuzione alla sentenza e, per il caso di ulteriore
inadempienza, ha nominato commissario ad acta il dirigente del Settore 6
del Comune di Legnano affinché provvedesse in vece del Comune.
11. In conclusione, ai sensi e nei limiti sopra esposti, l’appello proposto
dal Comune di Legnano deve essere accolto sicché, in parziale riforma della
sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per mancata
esecuzione della sentenza n. 57 del 2016 proposto in primo grado
dall’-OMISSIS-, da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, quanto al primo e al terzo motivo.
11.1. Il Comune di Legnano si rideterminerà sulla nuova eventuale istanza
presentata dagli eredi di -OMISSIS- conformandosi alle ragioni sopra esposte
(§§ 7.3.-7.9).
11.2. Quanto al secondo motivo del ricorso proposto in primo grado, sul
quale – come detto – si è formato il giudicato interno, il Comune deve essere
condannato a rifondere le spese di lite, liquidate dalla sentenza n. 1786 del
2013, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se
anteriore, dalla notifica della presente sentenza, oltre che – come già
espressamente statuito dal primo giudice al punto 5) del dispositivo della sentenza
impugnata – al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2,
c.p.a.
12. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la parziale reciproca
soccombenza del Comune, possono essere interamente compensate tra le parti.
12.1. La parziale soccombenza del Comune di Legnano, per le ragioni sopra
precisate, comporta che esso debba rimborsare in favore degli odierni appellati
il contributo unificato da questi corrisposto per il ricorso di primo grado,
come del resto già statuito dalla sentenza impugnata al punto 4) del suo
dispositivo, mentre rimane definitivamente a carico del Comune stesso il
contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto dal Comune
di Legnano, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e per
l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte
inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto in primo grado
dall’-OMISSIS-, da -OMISSIS- e da -OMISSIS-.
Conferma nel resto la sentenza impugnata e, per l’effetto, condanna il
Comune di Legnano a rifondere in favore dell’-OMISSIS-, di -OMISSIS- e di
-OMISSIS- le spese di lite liquidate dalla sentenza n. 1786 dell’11 luglio
2013, emessa dal T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano – pari ad € 1.500,00,
oltre accessori come per legge e il contributo unificato corrisposto dai
ricorrenti nel giudizio definito da tale sentenza – entro sessanta giorni dalla
comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della
presente sentenza.
Conferma, altresì, la condanna del Comune di Legnano, ai sensi dell’art.
26, comma 2, c.p.a., al pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria
processuale, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio in primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del presente
giudizio.
Condanna il Comune di Legnano a rimborsare in favore dell’-OMISSIS-, di
-OMISSIS- e -OMISSIS- il contributo unificato effettivamente corrisposto per la
proposizione del ricorso in primo grado.
Pone definitivamente a carico del Comune di Legnano il contributo unificato
corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.
lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-,
-OMISSIS- ed -OMISSIS-.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016,
con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
Massimiliano Noccelli
|
Lanfranco Balucani
|
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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