sabato 14 gennaio 2017

13/01/2017 il Consiglio di Stato condanna il Comune di Legnano: ha violato i diritti di una persona bisognosa di assistenza. Chi pagherà i danni, i cittadini o l'assessorato di competenza?

Giuseppe Marazzini
14.01.2017


Pubblicato il 13/01/2017
N. 00090/2017REG.PROV.COLL.
N. 02906/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi del combinato disposto dell’art. 74 e dell’art. 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2906 del 2016, proposto dal Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefania Ionata (C.F. NTI SFN 70A56 H501E) e dall’Avvocato Tiziano Ugoccioni (C.F. GCC TZN 59A23 G479W), con domicilio eletto presso l’Avvocato Stefania Ionata in Roma, via Cosseria, n. 5;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Ilaria Romagnoli (C.F. RMG LRI 64B63 H501K) e dall’Avvocato Francesco Trebeschi (C.F. TRB FNC 72M27 B157H), con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, n. 24;

nei confronti di

Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario dell’Ambito Territoriale Legnanese, non costituita in giudizio;
Comune di Parabiago, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve n. 57/2016 del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza della sentenza n. 1786/2013 dello stesso T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. III -partecipazione al costo servizio socio assistenziali

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per il Comune di Legnano, odierno appellante, l’Avvocato Tiziano Ugoccioni e per l’-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierni appellati, l’Avvocato Francesco Trebeschi;

1. Gli odierni appellati, l’-OMISSIS-, e i sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo in proprio e quale amministratore di sostegno della madre -OMISSIS-, hanno adìto il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, per chiedere l’esecuzione della sentenza n. 1786 dell’11 luglio 2013 dello stesso T.A.R. per la Lombardia che, accogliendo i motivi aggiunti proposti dagli interessati, aveva annullato sia il provvedimento prot. n. 17089 del 13 maggio 2010 sia il provvedimento prot. n. 24873 del 22 luglio 2010, entrambi adottati dal Comune di Legnano.

1.1. Detta sentenza ha dichiarato, tra l’altro, illegittimo il rifiuto opposto dal Comune di Legnano all’accoglimento dell’istanza, proposta dai figli di -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, questi anche nella qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, volta ad ottenere la compartecipazione del Comune al costo del servizio di residenza sanitaria assistenziale (RSA) per il ricovero della stessa -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, con sede in Lonate Pozzolo (BS), ritenendo che il Comune di Legnano non dovesse respingere l’istanza, senza aver prima richiesto una rettifica, per il solo fatto che la richiedente non avesse menzionato, nell’istanza, il diritto di usufrutto su un immobile.

1.2. La sentenza n. 1786 dell’11 luglio 2013 non è passata in giudicato, poiché essa è stata impugnata dal Comune di Legnano con ricorso principale e dagli odierni appellati con ricorso incidentale, e il relativo giudizio di appello R.G. n. 1774/2014 pendente avanti a questo Consiglio è stato chiamato per la decisione, contestualmente al ricorso qui in oggetto, alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016.

1.3. Il Comune di Legnano, dando comunque e medio tempore seguito all’obbligo di riesame scaturente dalla sentenza, ha proceduto a rivalutare l’istanza presentata da -OMISSIS- ed -OMISSIS- il 23 giugno 2010.

1.4. All’esito dell’istruttoria esperita il Comune di Legnano ha emesso i provvedimenti prot. n. 40780 del 23 settembre 2014 e prot. n. 40824 del 24 settembre 2014, con i quali ha respinto l’istanza presentata da -OMISSIS- ed -OMISSIS-.

2. Avverso tali provvedimenti, dei quali hanno dedotto la nullità per elusione della sentenza n. 1786 dell’11 luglio 2013, gli interessati hanno proposto ricorso per mancata esecuzione di questa sentenza avanti al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, articolando i seguenti motivi.

a) la nullità di questi provvedimenti, appunto, per la violazione e l’elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per sviamento, il difetto di istruttoria e la violazione dei principî di economicità e non aggravamento del procedimento;

b) la mancata rifusione delle spese legali, liquidate con la predetta sentenza n. 1786 del 2013, non eseguita nemmeno per quanto concerne tale capo condannatorio;

c) la violazione degli artt. 3 e 25 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 2, 3, 32, 38, 117, comma 2, lett. m), Cost., e di altri parametri normativi.

2.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Legnano per resistere al ricorso, richiedendo, in particolare, che fosse disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.

2.2. Il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 57 del 13 gennaio 2016, sul presupposto della natura elusiva dei provvedimenti impugnati, ha accolto il ricorso per ottemperanza e, in particolare:

a) ha dichiarato nulli i provvedimenti impugnati prot. n. 40780 del 23 settembre 2014 e prot. n. 40824 del 24 settembre 2014 emessi dal Comune di Legnano;

b) ha ordinato al Comune di Legnano, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, all’uopo assegnando un termine per dare esecuzione alla sentenza e ha all’uopo assegnato un termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura delle parte;

c) per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il dirigente del Settore 6 del Comune di Legnano affinché provvedesse, entro 15 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione intimata, a dare esecuzione alla sentenza;

d) ha condannato il Comune di Legnano al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto dai ricorrenti;

e) ha condannato il Comune di Legnano, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello avanti a questo Consiglio di Stato il Comune di Legnano ed ha dedotto le seguenti censure:

a) l’error in iudicando per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 144 c.p.a., il travisamento dei fatti e l’erronea interpretazione della sentenza n. 1786 del 2013 e la conseguente insussistenza dei vizî di nullità dei provvedimenti prot. n 40780 e prpt. N. 40824 del 2014 (pp. 9-12 del ricorso);

b) l’error in iudicando per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 144 c.p.a. e, in particolare, per la carenza di interesse/legittimazione ad agire in capo a -OMISSIS- ed -OMISSIS- e all’-OMISSIS-, per l’intervenuto decesso di -OMISSIS- nelle more del giudizio di ottemperanza, nonché per il travisamento dei fatti in relazione all’esatto adempimento dell’Amministrazione comunale (pp. 12-16 del ricorso).

3.1. Si sono costituiti gli odierni appellati, con memoria depositata il 12 luglio 2016 per resistere all’avversaria impugnazione, di cui hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per la mancata notificazione della stessa a -OMISSIS- deceduta nelle more del giudizio e, per essa, ai suoi eredi.

3.2. Nella camera di consiglio del 28 luglio 2016 il Collegio, rilevata la pendenza dell’appello R.G. n. 1774/2004 e ritenuta l’opportunità di una simultanea trattazione di questo con il presente giudizio, ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016 per consentire la contestuale fissazione, nella medesima data, dell’udienza pubblica per la discussione del predetto appello.

3.3. Infine nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è fondato nei limiti che seguono.

5. È anzitutto necessario deliberare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dagli odierni appellati, per la mancata notifica di questo a -OMISSIS-, inserita, per le sue condizioni di salute, presso la RSA di Lonate Pozzolo gestita dalla -OMISSIS- e deceduta il 9 gennaio 2015, in pendenza del primo grado del presente giudizio.

5.1. Tale eccezione è infondata.

5.2. L’intervenuto decesso della parte, rappresentata nel presente giudizio dal suo amministratore di sostegno, -OMISSIS-, non è stata dichiarata dal procuratore costituito ai fini interruttivi del giudizio.

5.3. L’incidenza sul processo degli eventi previsti nell’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, «risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione» (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19887).

5.4. È ammissibile pertanto l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.

5.5. Di qui, per le ragioni esposte, l’ammissibilità dell’impugnazione, notificata a -OMISSIS- ed -OMISSIS- – quest’ultimo anche nella qualità di amministratore di sostegno della defunta -OMISSIS- – presso il procuratore costituito in primo grado.

6. Nel merito, venendo all’esame del primo motivo proposto dal Comune appellante (pp. 12-16 del ricorso), esso merita condivisione.

6.1. Il Comune appellante ha dedotto che, con il provvedimento prot. n. 40780 del 2014, esso non ha inteso negare alcun beneficio all’istante, poiché lo ha soltanto informato della necessità di sottoscrivere la dichiarazione ISEE, assumendo che si tratti di un requisito fondamentale dal quale non è possibile prescindere per la finalità alla quale lo stesso assolve.

6.2. L’Amministrazione infatti, proprio in ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice di prime cure, ha riaperto l’istruttoria e ha ravvisato le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile procedere alla trattazione dell’istanza e, segnatamente, per l’assenza di requisiti formali essenziali nella dichiarazione.

6.3. Il motivo è fondato.

6.4. La sentenza n. 1786 del 2013 emessa del T.A.R. per la Lombardia, accogliendo uno dei motivi aggiunti proposti dai ricorrenti con efficacia assorbente degli altri, ha ritenuto illegittimi i provvedimenti comunali che avevano respinto la domanda di accesso al contributo per il ricovero della madre di -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS- (ora deceduta), in residenza sanitaria assistenziale (RSA) per l’omessa dichiarazione della titolarità, da parte della medesima, di un diritto reale di usufrutto su un immobile.

6.5. La sentenza di cui è chiesta esecuzione non si è pronunciata sui profili formali, ritenuti invece violati dal T.A.R. nella sentenza n. 57 del 2016 qui impugnata, e anzi le stesse parti odierne appellate hanno riproposto, nel giudizio R.G. n. 1774/2014, i motivi assorbiti dalla sentenza n. 1786 del 2013, tra i quali vi era quello – il XII – relativo alla mancanza di firma da parte di -OMISSIS-.

6.6. Questo ultimo motivo, appunto assorbito dalla sentenza n. 1786 del 2013, è stato esplicitamente riproposto alle pp. 26-27 del controricorso depositato nel predetto giudizio R.G. n. 1774/2014.

6.7. La censura esaminata dal T.A.R. per la Lombardia, aveva chiarito la stessa sentenza n. 1786 del 2013 (p. 11), aveva infatti «carattere sostanziale» e presentava «carattere assorbente», al punto da consentire allo stesso T.A.R. di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso proposto nel giudizio definito in primo grado da tale pronuncia.

6.8. La sentenza qui impugnata del T.A.R. per la Lombardia, la n. 57 del 13 gennaio 2016, censurando l’elusione del dictum giudiziale, ha ritenuto che i nuovi provvedimenti emessi dal Comune di Legnano – il provvedimento prot. n. 40780 del 2014 e quello prot. n. 40824 del 2014 – si fondino su profili della dichiarazione ISEE allegata all’istanza del 23 giugno 2010, già contenuti nel provvedimento prot. n. 24873 del 2010, annullato dalla sentenza n. 1786 del 2013.

6.9. Si tratta, tuttavia, di valutazione non condivisibile, che non tiene conto della esatta portata conformativa della sentenza, la quale aveva annullato i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti perché nella propria istanza la persona disabile non aveva dichiarato il diritto di usufrutto su un immobile, senza pronunciarsi in alcun modo sulla questione della mancanza della firma da parte di -OMISSIS-, questione dichiarata assorbita dal T.A.R. nella sentenza n. 1786 del 2013.

6.10. Tale profilo formale, non esaminato da tale sentenza, poteva costituire, al più, motivo di impugnazione autonoma dei nuovi provvedimenti, con ordinario ricorso per l’annullamento di questi, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. (v., sul punto, Cons. St., Ad. Plen., sentenza n. 2 del 15 gennaio 2013), e non già di ricorso per mancata esecuzione di detta sentenza, ma la sentenza n. 57 del 2016, con statuizione non gravata dagli interessati con appello incidentale e, sul punto, ormai costituente res iudicata, ha escluso che potesse attuarsi la conversione del rito, «essendo stati prospettati, nei riguardi dei provvedimenti impugnati, vizi di nullità per violazione del giudicato» (p. 5 della sentenza impugnata).

6.11. In sostanza, e per concludere, nei provvedimenti dichiarati nulli dal T.A.R. non è dato ravvisare alcuna elusione del giudicato, fondandosi essi su profili, certo formali, non esaminati dalla sentenza n. 1786 del 2013.

6.12. Ne segue che, non potendo configurarsi alcuna elusione della sentenza n. 1786 del 2003, che non ha esaminato tali profili, né essendo possibile disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. per la formazione del giudicato sul punto, il primo motivo del ricorso per mancata esecuzione di detta sentenza, proposto in primo grado, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nel capo 1) del dispositivo, laddove ha dichiarato nulli i provvedimenti impugnati.

7. Deve essere respinto, invece, il secondo motivo proposto dal Comune appellante (pp. 12-16 del ricorso), il quale deduce che, essendo intervenuto nelle more del giudizio il decesso di -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS- non avrebbero più alcuna legittimazione né interesse ad agire, nel presente giudizio, perché il diritto all’integrazione della retta è un diritto strettamente connesso alla persona beneficiaria della prestazione assistenziale, rientrante nel diritto alla salute e all’assistenza sociale garantito dalla Costituzione.

7.1. L’Amministrazione, ad avviso del Comune appellante, non potrebbe più procedere agli accertamenti necessari per pronunciarsi sulla corresponsione del contributo, sicché il suo adempimento non potrebbe più coincidere con la prosecuzione dell’iter valutativo per il riconoscimento o meno del diritto, bensì con il rigetto dell’istanza per intervenuto decesso del soggetto esclusivamente beneficiario della prestazione.

7.2. Il motivo è infondato.

7.3. L’intervenuto decesso di -OMISSIS-, nel presente giudizio promosso per l’esecuzione della sentenza n. 1786 del 2013, non fa venir meno sul piano conformativo di tale sentenza l’obbligo, per il Comune, di accertare ora per allora le condizioni richieste per l’integrazione della retta, invocata dalla beneficiaria poi venuta a mancare.

7.4. L’intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell’obbligazione, da parte del Comune, per il futuro, ma non certo per il passato, laddove l’ente abbia mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare tali somme in suo nome e favore.

7.5. Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli eredi, che hanno tutto l’interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto della propria dante causa all’integrazione della retta e alla corresponsione di questa.

7.6. E ciò a maggior ragione in un giudizio ai sensi dell’art. 114 c.p.a., come quello presente, iniziato poco prima del decesso della diretta interessata, decesso che, come si è detto, non è stato dichiarato nel corso del giudizio a fini interruttivi.

7.7. Gli adempimenti che l’Amministrazione sarà chiamata a svolgere, pertanto, non potranno più consistere nella visita dell’interessato presso la struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l’Amministrazione comunale, dalle responsabilità e dagli oneri che le competevano ex lege quando la richiedente era in vita.

7.8. Di qui, per le ragioni esposte, il rigetto del motivo qui esaminato, dal quale scaturirà, per il Comune di Legnano, l’obbligo di esaminare la domanda presentata dagli eredi di -OMISSIS- e di verificare quale sia stata la parte degli oneri economici non sostenuti dal Comune, sino al decesso di questa, al fine di un riconoscimento della compartecipazione ai costi in favore degli aventi causa della de cuius.

7.9. I provvedimenti che il Comune di Legnano adotterà in esecuzione della sentenza n. 1786 del 2013 (ove questa sia confermata in appello) – prescindendo da quanto, invece, sembra avere affermato il Comune stesso nel provvedimento prot. n. 28034 del 12 maggio 2016, prodotto in questo giudizio il 6 luglio 2016 dal Comune stesso e, ovviamente, non costituente oggetto del presente giudizio – dovranno perciò tenere conto, nell’applicare la normativa, legislativa e regolamentare, vigente in subiecta materia, di quanto sin qui si è precisato.

8. Rileva infine il Collegio che il T.A.R. per la Lombardia ha accolto, come si evince dalla lettura delle motivazioni della sentenza qui impugnata (pp. 6-7), il secondo motivo del ricorso proposto in primo grado per la mancata esecuzione della sentenza n. 1786 del 2013, relativo al mancato pagamento delle spese giudiziali liquidate da tale sentenza, sebbene il dispositivo della sentenza n. 57 del 2016, per una mera svista, non rechi alcuna specifica statuizione al riguardo al capo 4) e/o al capo 5).

8.1. Il Comune appellante non ha impugnato tale statuizione del T.A.R., il quale ha stigmatizzato l’ingiustificato mancato pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza n. 1786 del 2013, come non ha impugnato nemmeno il capo relativo alla condanna alla sanzione processuale prevista dall’art. 26, comma 2, per resistenza temeraria in ordine proprio al mancato pagamento delle spese di lite.

8.2. Sul punto si è dunque formato il giudicato interno, dovendosi qui solo precisare espressamente nel dispositivo della presente sentenza, ad integrazione/correzione di quanto statuito dal primo giudice, l’obbligo di corrispondere, da parte del Comune, le spese di giudizio liquidate al capo 5) del dispositivo della sentenza n. 1786 del 2013 – € 1.500,00, oltre gli accessori di legge e restituzione del contributo unificato – nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica, a cura di parte, della presente sentenza, con conferma, altresì, della condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., invece espressamente contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata.

9. Detta sentenza non si è pronunciata, infine, sul terzo motivo del ricorso proposto in primo grado, motivo che, non ritualmente riproposto dagli appellati nella propria memoria, non può qui essere esaminato per il divieto di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a., risultando quindi anch’esso inammissibile al pari del primo, sopra esaminato.

10. Per l’effetto espansivo interno dell’impugnazione proposta dal Comune, non essendovi sostanziale inottemperanza della sentenza n. 1786 del 2013 (se si prescinde dal profilo, che qui non rileva, del mancato pagamento delle spese processuali liquidate da una sentenza sino a questo momento non passata in giudicato), sono caducate, oltre alla pronuncia dichiarativa della nullità dei provvedimenti impugnati, anche le ulteriori statuizioni con le quali il T.A.R. ha ordinato al Comune di Legnano, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, all’uopo assegnando un termine per dare esecuzione alla sentenza e, per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il dirigente del Settore 6 del Comune di Legnano affinché provvedesse in vece del Comune.

11. In conclusione, ai sensi e nei limiti sopra esposti, l’appello proposto dal Comune di Legnano deve essere accolto sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per mancata esecuzione della sentenza n. 57 del 2016 proposto in primo grado dall’-OMISSIS-, da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, quanto al primo e al terzo motivo.

11.1. Il Comune di Legnano si rideterminerà sulla nuova eventuale istanza presentata dagli eredi di -OMISSIS- conformandosi alle ragioni sopra esposte (§§ 7.3.-7.9).

11.2. Quanto al secondo motivo del ricorso proposto in primo grado, sul quale – come detto – si è formato il giudicato interno, il Comune deve essere condannato a rifondere le spese di lite, liquidate dalla sentenza n. 1786 del 2013, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, oltre che – come già espressamente statuito dal primo giudice al punto 5) del dispositivo della sentenza impugnata – al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a.

12. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza del Comune, possono essere interamente compensate tra le parti.

12.1. La parziale soccombenza del Comune di Legnano, per le ragioni sopra precisate, comporta che esso debba rimborsare in favore degli odierni appellati il contributo unificato da questi corrisposto per il ricorso di primo grado, come del resto già statuito dalla sentenza impugnata al punto 4) del suo dispositivo, mentre rimane definitivamente a carico del Comune stesso il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto dal Comune di Legnano, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto in primo grado dall’-OMISSIS-, da -OMISSIS- e da -OMISSIS-.

Conferma nel resto la sentenza impugnata e, per l’effetto, condanna il Comune di Legnano a rifondere in favore dell’-OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS- le spese di lite liquidate dalla sentenza n. 1786 dell’11 luglio 2013, emessa dal T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano – pari ad € 1.500,00, oltre accessori come per legge e il contributo unificato corrisposto dai ricorrenti nel giudizio definito da tale sentenza – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Conferma, altresì, la condanna del Comune di Legnano, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del presente giudizio.

Condanna il Comune di Legnano a rimborsare in favore dell’-OMISSIS-, di -OMISSIS- e -OMISSIS- il contributo unificato effettivamente corrisposto per la proposizione del ricorso in primo grado.

Pone definitivamente a carico del Comune di Legnano il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016, con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Massimiliano Noccelli

Lanfranco Balucani














IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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