24.01.2017
Molte persone, in una percentuale
consistente, si trovano in una condizione di non autosufficienza a causa di una
grave patologia contratta o di un altrettanto grave disabilità dalla nascita, o
acquisita nel corso degli anni. La nostra Costituzione (in particolare gli
articoli 32 e 38) stabilisce che lo Stato, nelle sue articolazioni se ne deve
far carico. Molte leggi lo precisano, in altri termini queste persone hanno
diritto ad essere curate, riabilitate, assistite in relazione alla loro
condizione. Sempre le leggi stabiliscono se la prestazione o le prestazioni che
ricevono sono gratuite (pagate dalla fiscalità generale) o se è previsto un
esborso secondo la loro condizione economica. Non sempre è così, non sempre vengono
date le dovute risposte. Non è facile da parte delle stesse persone o dei loro
famigliari, o comunque da coloro che le sostengono, conoscere i diritti di cui
sono portatori e quindi sapere quali sono le procedure per ottenerli. Ci vuole
un aiuto, ci vogliono delle indicazioni, ci vuole qualcuno che spieghi che cosa
si deve fare. I Comuni lo fanno? Il nostro Comune lo fa?
Sentenza n. 57 del TAR di Milano
- Intervista al Prof. Walter Fossati
Per una persona in R.S.A.: “inottemperanza”
del Comune di Legnano
IL TAR di MILANO: “DEVI
ESEGUIRE LA SENTENZA”
(nominato un commissario “ad
acta”)
In questi ultimi giorni, il
T.A.R. di Milano ha emesso una sentenza di “ottemperanza”, di particolare
rilievo, con la quale ha ordinato al Comune di Legnano di rendere esecutiva una
sua precedente sentenza. Siamo arrivati a questo limite: a fronte dell’inerzia
del Comune, il TAR si è pronunciato una seconda volta sullo stesso motivo
e ha ordinato al Comune di eseguire una sua sentenza, emessa 30 mesi
prima. Il TAR ha aggiunto che, in caso contrario, a ciò dovrà provvedere un
apposito commissario (“ad acta”).
Il Comune, con la sua manifestata
inerzia, ha assunto un comportamento riprovevole, dimostrando
di essere reticente nel rendere giustizia ad una persona anziana,
ricoverata in R.S.A, malata di Alzheimer, nonché nei confronti dei suoi
familiari. Per renderci conto di come si è evoluto il contenzioso giudiziario e
del modo in cui si è pervenuti alle sentenze del TAR, abbiamo pensato di
interpellare una associazione legnanese, che, essendo aderente all’associazione
“Senza Limiti” (di rilevanza regionale e co-attrice nei ricorsi), ha seguito la
causa, fin dai suoi primi passi.
A tale scopo, abbiamo
intervistato Walter Fossati, presidente del Centro per il
Diritto alla Salute, al quale abbiamo chiesto di aiutarci nel conoscere
gli elementi essenziali della vertenza giudiziaria.
*/ In quale circostanza la sua
associazione è venuta a contatto con la persona con Alzheimer?
“Nei primi giorni del mese di
giugno 2009, la nostra associazione ha promosso un pubblico dibattito
sulla questione del ricovero in R.S.A. delle persone anziane con malattie
croniche. Qualche giorno dopo, i figli sono venuti a trovarci, facendoci
presente la condizione della mamma. Il mese prima, era stata ricoverata
in R.S.A., con diagnosi di Alzheimer.”
*/ Il pubblico dibattito, in
particolare, quale argomento intendeva approfondire?
“L’argomento della
compartecipazione al costo delle R.S.A. da parte delle persone utenti, che,
prima e dopo il 2009, era e sarebbe stato oggetto di numerose vertenze
amministrative. La normativa vigente dall’anno 1998 e perfezionata nel 2000,
prevedeva che a pagare la retta fossero le persone anziane, utenti delle
R.S.A., in base alla loro personale situazione economica e non anche i
parenti (“tenuti agli alimenti”)”.
*/ Allora, per quale motivo i
figli della signora con Alzheimer si sono rivolti a voi?
“Il ricovero della mamma nella
R.S.A. di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, veniva a costare 86 euro al
giorno; la madre aveva una situazione economica di 628 euro al
mese; l’ente gestore aveva indotto i figli a sottoscrivere il contratto di
ingresso della madre in R.S.A., compartecipando come “garanti” al pagamento
della retta. Avendo partecipato al pubblico dibattito, i figli ci hanno chiesto
di essere aiutati nell’ implementare la relazione con il Comune di Legnano,
dove risiedeva la mamma, prima del ricovero.”
*/ Come si è espresso l’aiuto
della vostra associazione?
“Abbiamo fornito gli elementi
per redigere una lettera indirizzata al Comune, allo scopo chiedere gli atti
amministrativi (deliberazioni, regolamento…) in base ai quali il Comune era
tenuto a concedere il contributo alle persone ricoverate e, per quanto
riguardava la mamma, per colmare la differenza fra ciò di cui disponeva
(€.628,00 mensili) e la retta richiesta dall’Ente Gestore (€. 2580,00 mensili).
Mediante le nostre indicazioni, la lettera è stata poi inoltrata al Comune alla
fine del mese di settembre 2009.”
*/ C’ è stata la risposta del
Comune, di quale tenore?
“Sì, il Comune ha risposto
alla lettera dei figli della persona ricoverata, verso la fine del mese
successivo. Ha fatto conoscere il regolamento delle prestazioni sociali
agevolate, che risaliva ad un atto amministrativo del 1991 (deliberazione
n. 42 del 14 marzo 1991) . Nel contempo, il Comune ha fatto presente che non
aveva il dovere di assumersi l’onere di concorrere al costo del servizio, in
quanto tale dovere doveva essere adempiuto dai parenti tenuti agli alimenti, in
base alla disciplina del codice civile (artt. 433 e seguenti).”
*/ A quel punto, qual è stata
la reazione dei figli?
“I figli, si sono
rivolti all’avv. Francesco Trebeschi e, impugnando la risposta del Comune,
hanno fatto ricorso al TAR (fine dicembre 2009). Nel contempo, provvedevano ad
inoltrare al Comune una formale istanza di contributo per il pagamento della
retta di ricovero della madre. Ciò, alla luce della normativa dello Stato
(Decreto Legislativo n. 109/1998 e Decreto Legislativo n. 130/2000).”
*/ Ci può ricordare come si è
espresso il TAR?
“ A seguito dell’udienza
pubblica del 9 aprile 2013, il TAR ha pronunciato la sentenza n. 1786/2013, con
la quale ha annullato l’art.2 del regolamento comunale di Legnano.”
*/ Cosa dice l’articolo del
regolamento comunale annullato dal TAR?
“L’articolo del regolamento
comunale annullato contiene due commi. Il primo fa venir meno lo stato di
bisogno della persona che richiede il contributo, quando ha dei parenti tenuti
agli alimenti (artt. 433 e seguenti del codice civile). Il secondo comma
sancisce che non esiste lo stato di bisogno della persona quando è proprietaria
di beni immobili (oltre all’abitazione principale) e la proprietà di beni
mobili registrati che non siano strumenti di lavoro…”
*/ Proseguiamo nel nostro
excursus sugli adempimenti comunali imposti dal TAR e le chiediamo come si è
comportato il Comune di Legnano per tradurre sul piano operativo la sentenza n.
1786/2013?
“Il Comune ha disatteso la
sentenza del TAR. Infatti, a riprova di ciò, nel settembre dello scorso anno, è
stata adottata una determina dirigenziale per la concessione di un
contributo a persona ricoverata in R.S.A., in base alla vecchia (e vigente)
deliberazione del 14 marzo 1991, n. 42…”
“ Per la verità, una risposta
del Comune c’è stata. Si è appellato al Consiglio di Stato (21 febbraio 2014),
per vedere riformata la sentenza n. 1786/2013. Ma l’appellata sentenza del TAR
non risulta sospesa e, a tutt’oggi, l’udienza d’appello non risulta ancora
fissata”.
*/Quindi, stante
l’inottemperanza del Comune, rispetto alla sentenza del TAR N. 1786/2013, ci
vuole dire quale è stata l’ulteriore iniziativa dei figli della signora
ricoverata nella R.S.A., con il sostegno dell’associazione “Senza Limiti”?
“I figli hanno fatto,
nuovamente, ricorso al TAR, in data 24 novembre 2014, denunciando
l’inottemperanza del Comune di Legnano, per la mancata esecuzione della
sentenza n. 1786/2013. Così, in TAR ha emesso una nuova sentenza, la n.
00057/2016 del 17 dicembre 2015. In parole povere, con questa seconda sentenza,
il TAR ha ingiunto al Comune di rendere esecutiva la prima sentenza, entro 30
giorni. In caso contrario, a ciò dovrà provvedere un “Commissario ad acta”,
entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine concesso
all’Amministrazione Comunale. Il Commissario di cui si tratta è il
dirigente del settore 6 del Comune di Legnano.”
“Inoltre, il Comune è stato
condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti.”
*/Ora, nel contesto di queste
due sentenze del TAR, e in attesa dell’ulteriore pronunciamento del Consiglio
di Stato, ci vuole dire se, negli ultimi due anni, la vostra associazione, che
agisce a Legnano, ha avuto qualche approccio significativo con il Comune, volto
a superare il vecchio regolamento sulle prestazioni sociali agevolate?
“La nostra associazione,
insieme ad altre tre formazioni sociali, l’ANFFAS, l’UILDM e Diaconìa
(Caritas), ha sollecitato l’assessore alle politiche sociali a promuovere un
gruppo di studio, con il compito di elaborare un nuovo regolamento, tenendo
conto della nuova normativa dello Stato, in materia di prestazioni sociali
agevolate (DPCM n. 159/2013). “
“Il gruppo di studio,
coordinato dall’assessore medesimo, si è riunito più volte nella primavera 2014
e il 4 giugno dello stesso anno ha approvato una bozza di regolamento sulle
prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolto, in particolare, alla
tipologia di tre soggetti beneficiari: le persone con disabilità, le persone
anziane malate croniche non autosufficienti e le persone con sofferenza
psichica (per gli aspetti di riabilitazione psicosociale-residenzialità
leggera).”
*/ Ci dica se l’elaborato del
gruppo di studio (nuovo regolamento) si è tradotto in atto amministrativo?
“No, questo passaggio
determinante non è avvenuto. In altri termini, l’elaborato è rimasto,
volutamente, nei cassetti dell’assessorato.”
*/ Per quale motivo?
“L’assessore, nell’estate
dell’anno scorso, ci ha detto che i dirigenti tecnici dell’assessorato non
hanno avuto tempo di occuparsene”.
*/ Quindi, nell’estate 2015,
il Comune di Legnano, era ancora sprovvisto del nuovo regolamento?
“Esattamente, il Comune risultava
inadempiente, sia sotto il profilo della giustizia amministrativa (non
rispettata la prima sentenza del TAR), sia per gli obblighi derivanti
dalla nuova normativa I.S.E.E..”
“Infatti, la nuova normativa
I.S.E.E. impone ai Comuni di dotarsi di un nuovo regolamento, a partire dal 1°
gennaio 2015”.
*/ Come si presenta ora la
situazione dell’adozione nel Legnanese del nuovo regolamento sulle prestazioni
sociali agevolate, sia per quanto attiene ai contenuti, sia per la sua entrata
in vigore?
“Gli organi di governance
del Piano di Zona (“tavolo politico”) hanno sottoposto alle formazioni
sociali del terzo settore e alle organizzazioni sindacali una bozza di
regolamento da adottarsi negli 11 comuni dell’Ambito Territoriale”.
“Su tale bozza è aperto il
confronto. Le associazioni, che già avevano contribuito ad elaborare il
regolamento con il Comune di Legnano, hanno presentato e discusso una
serie di proposte emendative.”
“Per quanto riguarda i tempi,
è previsto che il nuovo regolamento entri in vigore, in forma armonizzata
fra tutti i Comuni dell’Ambito, con decorrenza dal 1° luglio 2016, ovvero un
anno e mezzo dopo la prescrizione dettata dalla normativa statale”.
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