venerdì 28 maggio 2010

L’Iva sulla Tia va risarcita

TeramoNews
25-05-2010 Ore 18:06
Giancarlo Falconi


Vi ricordate ? Era il cinque febbraio 2010 quando scrivemmo che l’istanza presentata da un cittadino per ottenere un provvedimento deve avere risposta. Il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione è illegittimo ( Tar Lazio 9948/2007). La pubblica amministrazione è obbligata a fornire una risposta senza rimanere inerte. Ciò, in base alle disposizioni in cui gli articoli 2 e 3 della legge del 7 Agosto 1990” .

Da quel giorno sull’argomento Tia e il risarcimento dell’Iva pagata indebitamente secondo la corte Costituzionale, il silenzio assoluto da parte dell’Amministrazione Brucchi. Oggi ci viene in aiuto, regalandoci maggiore chiarezza sull’argomento, (la parola al consumatore) la sentenza n. 27/2010, in cui la Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia si è uniformata al principio sancito dalla Corte costituzionale, secondo cui la TIA ha natura tributaria. E' quindi nulla la bolletta/fattura TIA emessa con IVA. Il caso è stato sollevato da un contribuente, per aver impugnato una fattura emessa dalla società che gestisce il servizio rifiuti; la fattura era stata emessa quale corrispettivo per il servizio di rifiuti urbani ed assimilati per due locali occupati, ed era comprensiva di IVA emessa nell’ottobre del 2009, dopo quindi, la sentenza della Consulta che ne dichiarava la natura tributaria e quindi l’inapplicabilità dell’imposta sul valore aggiunto. Il ricorso era per l’annullamento dell’atto emesso dall’ente gestore e anche contro il Comune perché ente impositore.

La CTP osserva che con la sentenza n. 238/2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la TIA è un tributo, del tutto identico alla tassa sui rifiuti. In quanto tale, i relativi proventi percepiti non possono essere assoggettati a imposta sul valore aggiunto, che invece colpisce solo i corrispettivi delle prestazioni di servizi. Il soggetto ricorrente chiede l’annullamento della fattura per mancanza dei requisiti richiesti dalla Consulta e in via subordinata la non debenza dell’IVA. La Commissione rileva in diritto e nel merito che la Consulta con la citata sentenza ha rilevato con assoluta chiarezza ed esaustività che la TIA è un tributo; La sentenza della Corte Costituzione n. 238 del 16/23 luglio 2009 è stata pubblicata in G.U. n. 30 del 29 luglio 2009; in base all'art. 136, comma 1, della Costituzione “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione“.

La CTP di Reggio Emilia nella parte finale della sentenza non si limita a bocciare, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l’applicazione dell’IVA sulla TIA, ma dichiara anche nulla la fattura emessa dall’ente gestore perché priva delle informazioni obbligatorie per gli atti tributari degli enti locali. Ora la parola passa alla Federconsumatori di Teramo che insieme all’Idv di Teramo, al Partito Democratico, al dott. Leonardo Codirenzi, (non avvocato), decideranno per una class action nei confronti del ente locale. Nel frattempo il partito dalle cinque stelle sembrerebbe pronto per una propria azione di ricorso amministrativo.

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